D.V.R. - Documento di Valutazione dei Rischi: obbligo di aggiornamento e miglioramento
La sola redazione del “Documento Di Valutazione Dei Rischi Aziendale” non è sufficiente ad adempiere agli obblighi normativi sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, D.lgs. 81/2008, poiché è necessario e obbligatorio che il suddetto documento sia:
- Consultato ed applicato;
- Non delegato ad altri;
- Migliorato nel tempo;
- Sempre Aggiornato.
Il mancato adempimento comporta l'arresto da tre a sei mesi o un'ammenda da 2.740,00 a 7.014,40 euro (Art. 29 co.1 D.lgs 81/2008).
D.V.R. non delegabile (Art. 17 co.1 lett.a del D.lgs 81/2008)
Questo documento, mal visto da molti imprenditori, forse per i costi esosi che hanno sostenuto per la sua realizzazione, spesso si trasforma in un ingombrante fascicolo cartaceo, del quale i datori di lavoro, per la maggior parte dei casi, sono incuranti e inconsapevoli dei relativi contenuti, poiché pensando di poter avere meno pensieri e problemi, lo hanno fatto realizzare da un bravo professionista. Eppure la normativa è chiara: il documento è indelegabile.
Lo redige e lo firma il datore di lavoro con l’RSPP (Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione), che quasi sempre nella piccola impresa, si configura con il Datore di Lavoro stesso e deve rispettare i contenuti che detta il D.lgs. 81/2008.
Deve essere effettuata una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l’attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa.
Molto importante è prendere coscienza, che il DVR, deve essere un documento aziendale, da implementare in azienda, ovvero da applicare e far rispettare; proprio per questo deve essere di facile comprensione. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l’idoneità, quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
Il Datore di lavoro deve descrivere l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione .
D.V.R. Programma misure miglioramento livelli sicurezza (Art. 28, co. 2, lett. C del D.lgs 81/2008)
Periodicamente, il Datore di Lavoro, al fine di attivare la logica del documento stesso, deve effettuare il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza. E precisamente deve realizzare il piano di miglioramento e rispettarne la scadenze.
Inoltre il documento deve contenere l’individuazione delle procedure per l’attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell’organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri
E’ Importante sapere il termine entro il quale deve essere realizzato il DVR, in caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi, elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
D.V.R. Aggiornato su cambiamenti aziendali (art.29, co.3 D.lgs 81/2008).
Occorre non dimenticare che il DVR non deve essere un documento statico, semplicemente conservato e mostrato solo in caso di un’eventuale visita ispettiva, bensì un efficiente ed attivo strumento aziendale. Esso ha come obiettivo principale quello di implementare, attraverso la sua applicazione, una corretta ed efficace prevenzione e protezione della salute e sicurezza dei lavoratori, integrata con l’attività produttiva stessa dell’impresa. Proprio per questo motivo, deve essere sempre aggiornato con tutte le eventuali evoluzioni del ciclo produttivo dell’impresa stessa, quindi con nuovi macchinari, attrezzature, sostanze e fasi lavorative.
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